4 LTG - è giustificata dal maggior costo in termini di tempo e di risorse che comporta per lo Stato la prestazione aggiuntiva di motivare per iscritto la sentenza. Ritenuto, peraltro, come, tenuto conto della possibilità di far capo all’assistenza giudiziaria, essa non crei discriminazioni fra giustiziandi abbienti e meno abbienti, non si può sostenere che la norma violi gli art. 6 CEDU e 29 Cost. Né è stata lesa nel caso di specie la forza derogatoria prevista dall’art. 49 Cost. Il legislatore ha emanato le norme in discussione proprio sulla base della delega di competenza conferita ai Cantoni dall’art. 424 cpv.