La censura è da respingere in quanto infondata. La tassa di giustizia maggiorata per la motivazione scritta - fondata sugli art. 424 CPP e 22 cpv. 4 LTG - è giustificata dal maggior costo in termini di tempo e di risorse che comporta per lo Stato la prestazione aggiuntiva di motivare per iscritto la sentenza.