nonché con l’art. 4 cpv. 1 ONC. 6. Nel suo appello, AP 1 ritiene che la sentenza di primo grado, nella misura in cui ha posto a carico del condannato una “tassa maggiorata” nel caso in cui richieda la motivazione scritta della decisione, è lesiva dell’art. 6 CEDU nonché degli art. 29 e 49 cpv. 1 Cost. In particolare, per l’appellante tale prassi crea una discriminazione in base alla situazione finanziaria del condannato mentre l’art. 22 cpv. 4 LTG è contrario alla forza derogatoria del diritto federale (motivazione d’appello, lett. C pto 1 pag. 5). 6.1. Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo n. 2.2.