Di transenna, si osserva che è del tutto inconferente l’ipotesi avanzata dal ricorrente secondo cui nemmeno ad una velocità di 28 km/h sarebbe stato sufficiente uno spazio di frenata di 15 metri. Essa non considera che l’inadeguatezza della velocità nel caso di specie è provata rispetto ad uno spazio di frenata disponibile di 20 metri (ipotesi più favorevole all’appellante) e su queste basi l’andatura da lui ipotizzata di 28 km/h sarebbe stata del tutto adeguata. La velocità di AP 1 risulta a maggior ragione inadeguata, come correttamente evidenziato senza arbitrio nella sentenza impugnata, se solo si considerano alcune altre circostanze del caso concreto.