B pto 3 pag. 3). L’insorgente considera che il primo giudice sia pure caduto in arbitrio nel ritenere inadeguata anche la velocità di 35 km/h e sottolinea che le distanze ed i parametri di cui si è avvalso il giudice della Pretura penale indurrebbero a ritenere che neppure alla velocità di 28 km/h sarebbe stato sufficiente uno spazio di frenata di 15 metri. Ciò dimostra - conclude l’appellante - che a causare la perdita di controllo della sua auto è stata la grave violazione delle norme della circolazione stradale da parte del veicolo che si è immesso (motivazione d’appello, lett.