In modo del tutto sostenibile, il primo giudice ha accertato la velocità tenuta dall’appellante sulla scorta delle sue stesse deposizioni, e meglio quelle rilasciate all’inizio dell’inchiesta ritenendo la stima di 40-45km/h da lui stesso fatta in sede d’interrogatorio di polizia all’indomani dell’incidente e ne ha - correttamente - considerato il valore più favorevole all’appellante ovvero 40 km/h. E’ senza arbitrio che il pretore ha ritenuto che la stima di 35/40 km/h riferita in sede dibattimentale fosse il frutto di una strategia difensiva nella misura in cui le ragioni del cambiamento di versione non sono state spiegate altrimenti.