2009, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 8, pag. 46). L’art. 10 cpv. 1 CPP è ripreso e concretizzato al capoverso 3. Quale regola sulla valutazione delle prove, la presunzione d’innocenza implica che l’imputato deve essere assolto se nell’ambito di tale valutazione rimangono dubbi insormontabili riguardo alla sua colpevolezza; in tale caso il giudice deve fondarsi sulla fattispecie oggettiva più favorevole all’imputato (Messaggio, pag. 1038-1039; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 29, pag. 50). L’art. 10 cpv.