È compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo