1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2 CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i dello Statuto di Roma). Dalla presunzione d’innocenza derivano innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove. Questo principio comporta, infatti, l’attribuzione dell’onere della prova a carico della pubblica accusa.