A mente dell’appellante, il giudice di prime cure ha violato il principio “in dubio pro reo” ritenuto che “su questioni fondamentali, quali velocità e distanza davanti a sé del parcheggio laterale” agli atti non v’è nulla se non le sue dichiarazioni che, “per forza di cose” sono “frutto di sue grossolane approssimazioni”. In particolare - sostiene l’appellante - agli atti manca una planimetria che riporti la “corretta conformità della curva” e dei luoghi in generale e che indichi, in primo luogo, la distanza precisa tra l’inizio del rettilineo successivo alla curva ed il posteggio laterale dal quale proveniva l’altra vettura.