Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768). 3. Nel suo appello, AP 1 censura l’accertamento della velocità alla quale stava circolando, della distanza che lo separava dall’altro veicolo immessosi nella sua corsia nonché della curvatura della strada, al momento dei fatti posti a base della condanna di primo grado. 3.1.