Il 20 luglio 2011 l’appellante ha precisato che la dichiarazione scritta 14 giugno 2011 va considerata come motivazione scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP. E. Con scritto 25 luglio 2011, il giudice di prime cure si è rimesso alla decisione di questa Corte mentre, con osservazioni 29 luglio 2011, ha argomentato, in fatto e in diritto, la correttezza delle tasse e spese giudiziarie poste a carico del condannato per complessivi fr. 830.- derivanti dalla motivazione scritta della sentenza. Da parte sua, la CO 1, con scritto 26 luglio 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello. Considerando in diritto 1.