{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-50_2011-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109045&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a97b4df43375fc6d46a8956bc710deca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Il conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e di evitare ostacoli prevedibili. Di notte, in curva, deve tenere conto che il fascio luminoso dei fari si dirige all'esterno della carreggiata accorciando lo spazio di strada visibile. Tassa di giustizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:56", "Checksum": "6f5070ca5311e5752bacfb18b8d5ad4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50\nRegesto:\nIl conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e di evitare ostacoli prevedibili. Di notte, in curva, deve tenere conto che il fascio luminoso dei fari si dirige all'esterno della carreggiata accorciando lo spazio di strada visibile. Tassa di giustizia\n\n\nCome precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre 2009 concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la motivazione scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del tribunale” sia perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la redazione della motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).\n6.3. La censura è da respingere in quanto infondata.\nLa tassa di giustizia maggiorata per la motivazione scritta - fondata sugli art. 424 CPP e 22 cpv. 4 LTG - è giustificata dal maggior costo in termini di tempo e di risorse che comporta per lo Stato la prestazione aggiuntiva di motivare per iscritto la sentenza. Ritenuto, peraltro, come, tenuto conto della possibilità di far capo all’assistenza giudiziaria, essa non crei discriminazioni fra giustiziandi abbienti e meno abbienti, non si può sostenere che la norma violi gli art. 6 CEDU e 29 Cost.\nNé è stata lesa nel caso di specie la forza derogatoria prevista dall’art. 49 Cost. Il legislatore ha emanato le norme in discussione proprio sulla base della delega di competenza conferita ai Cantoni dall’art. 424 cpv. 1 CPP, attuata nell’ordinamento ticinese segnatamente, per l’appunto, dall’art. 22 cpv. 4 LTG.\nNe discende che la decisione del primo giudice di prevedere due tasse distinte deve essere confermata.\n7. AP 1 si duole, infine, dell’ammontare di spese e tasse di giustizia per complessivi fr. 830.- posti a suo carico, ritenuto “spropositato” per un dibattimento che ha confermato la condanna ad una multa di fr. 300.- per violazione semplice della LCStr. Per l’appellante “nel caso specifico spese e tassa di giustizia non potevano comunque superare l’ammontare della multa” senza violare gli art. 6 CEDU e 29 Cost nonché gli art. 422 e 426 CPP (motivazione d’appello, lett. C pto. 2 pag. 5-6).\n7.1. Il giudice di prime cure ha posto a carico di AP 1, nel caso di motivazione scritta, fr. 710.- per tassa di giustizia e fr. 120.- per spese giudiziarie e d’inchiesta (sentenza impugnata, distinta spese pag. 6).\n7.2. Giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia è determinata in\nconsiderazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della\ncausa. Giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG nei processi davanti alla pretura\npenale, essa varia da 200.- a 10'000.- franchi.\nL’art. 22 cpv. 4 LTG da la facoltà al giudice di fissare una tassa di giustizia\nmassima ridotta alla metà qualora il condannato rinunci alla motivazione\nscritta. In questi casi la tassa minima rimane pertanto di fr. 200.- e quella\nmassima è dimezzata a fr. 5'000.-.\n7.3. Spetta al giudice fissare nella sentenza l’importo della tassa di giustizia a dipendenza della fattispecie ed in considerazione dei criteri e dei limiti suesposti. Nel caso di specie, l’importo di fr. 710.- richiesto come tassa di giustizia in caso di motivazione scritta, quand’anche si aggiungessero le spese giudiziarie e d’inchiesta di fr. 120.-, rientra appieno nel quadro dei valori stabiliti dalla LTG, avvicinandosi piuttosto alla soglia minima fissata dall’art. 22 cpv. 1 lett. a LTG. Nel sostenere che l’importo per spese e tassa di giustizia non avrebbe dovuto superare il valore della multa di fr. 300.-, l’appellante parte erroneamente dall’assunto che l’entità della sanzione sia l’unico elemento determinante ai fini della quantificazione della tassa di giustizia. In realtà, l’art. 2 LTG prevede che la tassa di giustizia sia fissata in considerazione non solo del valore, ma anche della natura e della complessità della causa. Tutti questi fattori concorrono ad incidere sull’ammontare complessivo del predetto emolumento fissato, entro i limiti previsti dall’art. 22 LTG, con ampio potere discrezionale dal giudice.\nIn concreto, nel quantificare in sentenza le spese e la tassa di giustizia pari a fr. 830.- il primo giudice non ha abusato del proprio potere di apprezzamento in violazione degli art. 6 CEDU e 29 Cost nonché gli art. 422 e 426 CPP.\nNe discende che, anche su questo punto, l’appello deve essere disatteso.\n8.Sulla tassa di giustizia e sulle spese\nGli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 300.- per tassa di giustizia e fr. 50.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9 e 32 Cost, 6 CEDU, 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, 4 cpv. 1 ONC, 106 CP, 9, 10 e 398 e segg. CPP,\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 424 e 428 CPP e la LTG\nrispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,\ndichiara e pronuncia:\n1. L’appello è respinto.\nDi conseguenza:\n1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 14 novembre 2010 ad __________ alla guida dell’autovettura , circolato a velocità inadeguata e, perciò, perso la padronanza del veicolo.\n1.2. AP 1 è condannato:\n1.2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).\n1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta) per il procedimento di primo grado.\n2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.-\nb) spese\ncomplessive fr 50.-\nfr. 350.-\nsono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP)\n3. Intimazione a:\n|\n|\n|\n4. Comunicazione a:\n|\n|"}