{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-50_2011-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109045&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a97b4df43375fc6d46a8956bc710deca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Il conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e di evitare ostacoli prevedibili. 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Nel caso di specie, è sulla base di un ragionamento scevro da arbitrio che il primo giudice ha potuto stabilire che la velocità alla quale circolava AP 1 al momento dell’infrazione era inadeguata alle condizioni della strada ed a quelle della visibilità.\nInfatti - anche applicando parametri prudenziali ovvero un tempo di reazione di 1 secondo ed una decelerazione di 4,5 m/s2 - lo spazio di arresto ad una velocità di 40 km/h è di m 24.8 (m 31.6 con decelerazione pari a 3 m/s2), ovvero una distanza superiore allo spazio visibile quantificato dallo stesso appellante in m 15-20 (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr n. 4.5-4.6 pag. 301 e ad art. 32 LCStr n. 1.22 pag. 312, che cita la giurisprudenza del TF in cui la decelerazione su fondo stradale bagnato, con pneumatici in buono stato, è di 3 m/s2 rispettivamente 4,5 m/s2 - rinvio a DTF 91 IV 74 consid. 3b pag. 78 con valori di 3 m/s2 e 4,5 m/s2 - ed il tempo di reazione è pari ad 1 secondo).\nDel resto, priva d’arbitrio è pure la conclusione a cui giunge il pretore, a titolo abbondazionale, secondo cui lo spazio di arresto a disposizione dell’appellante non sarebbe stato sufficiente nemmeno se egli avesse viaggiato alla velocità di 35 km/h.\nDi transenna, si osserva che è del tutto inconferente l’ipotesi avanzata dal ricorrente secondo cui nemmeno ad una velocità di 28 km/h sarebbe stato sufficiente uno spazio di frenata di 15 metri. Essa non considera che l’inadeguatezza della velocità nel caso di specie è provata rispetto ad uno spazio di frenata disponibile di 20 metri (ipotesi più favorevole all’appellante) e su queste basi l’andatura da lui ipotizzata di 28 km/h sarebbe stata del tutto adeguata.\nLa velocità di AP 1 risulta a maggior ragione inadeguata, come correttamente evidenziato senza arbitrio nella sentenza impugnata, se solo si considerano alcune altre circostanze del caso concreto. In primo luogo, l’infrazione è avvenuta in condizioni di visibilità sfavorevoli, ovvero in assenza della luce solare, con un’illuminazione artificiale presente solo a tratti e con pioggia. Inoltre, lo stesso AP 1 ha dichiarato che si trovava all’uscita di una curva quando ha percepito la presenza dell’altro veicolo sulla propria corsia (“appena terminata la curva” verbale di polizia 15.11.2010 pag. 2 “subito dopo aver praticamente terminato la curva” osservazioni 20.12.2010 pag. 1) ed ha potuto scorgerlo quando si trovava ad una distanza di 15/20 metri. Pertanto è del tutto sostenibile la tesi secondo cui, anche dal profilo del campo visivo, la prospettiva dell’appellante non era affatto ottimale. Si aggiunga che le diverse abitazioni al lato della strada avrebbero dovuto richiamare l’attenzione dell’insorgente sulla possibilità che un altro utente si immettesse nella sua corsia.\nPertanto, non può essere seguita la tesi del ricorrente secondo cui l’incidente occorsogli è dovuto soltanto all’improvvisa comparsa di un altro utente sulla sua carreggiata. Avesse egli adeguato la sua velocità, avrebbe potuto frenare la propria autovettura evitando di uscire di strada.\nQuindi, indipendentemente dalla questione di sapere se l’irrompere di un altro utente della strada sulla propria corsia fosse un ostacolo prevedibile, la sera del 14 novembre 2010, percorrendo __________, AP 1 ha tenuto una velocità inadeguata alle condizioni della strada e della visibilità e si è, pertanto, reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 in combinazione con gli art. 32 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LCStr nonché con l’art. 4 cpv. 1 ONC.\n6. Nel suo appello, AP 1 ritiene che la sentenza di primo grado, nella misura in cui ha posto a carico del condannato una “tassa maggiorata” nel caso in cui richieda la motivazione scritta della decisione, è lesiva dell’art. 6 CEDU nonché degli art. 29 e 49 cpv. 1 Cost. In particolare, per l’appellante tale prassi crea una discriminazione in base alla situazione finanziaria del condannato mentre l’art. 22 cpv. 4 LTG è contrario alla forza derogatoria del diritto federale (motivazione d’appello, lett. C pto 1 pag. 5).\n6.1. Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo n. 2.2. della sentenza impugnata, ha condannato AP 1 “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 330.- (trecentotrenta) senza motivazione scritta” (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.2. pag. 6).\n6.2. L’art. 424 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui organizzano le loro autorità penali, disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, ad art. 424, n. 1 pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag. 7142). Per il Canton Ticino, le norme sul tema sono contenute nella nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Per i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art. 22 cpv. 4 LTG prevede che “il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza; per tale caso, la tassa fissata in questo articolo è dimezzata”."}