{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-50_2011-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109045&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a97b4df43375fc6d46a8956bc710deca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Il conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e di evitare ostacoli prevedibili. 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Il principio accusatorio è disciplinato dall’art. 9 CPP ed è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, o analogamente nel decreto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d pag. 22 ss; STF del 23 dicembre 2004 inc. 1P.617/2004 consid. 4.1). L’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non dev’essere spinta all’eccesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 21 maggio 2004, consid. 5a pag. 4-5).\n4.2.a) Nella misura in cui AP 1, nell’evidenziare l’assenza dell’avverbio “tardivamente” nel dispositivo della sentenza impugnata, non specifica il motivo per cui ciò costituirebbe una lesione del principio accusatorio, la censura dev’essere ritenuta irricevibile in quanto immotivata.\nb) Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la considerazione del primo giudice secondo cui la carreggiata é “caratterizzata da un’ampia curva senza visuale” non contraddice né il tenore del decreto di accusa, né il dispositivo della sentenza impugnata, né è lesiva del principio accusatorio, cui sembra riferirsi l’appellante. Nel caso di specie, il suddetto passaggio del considerando dettaglia in merito alla traiettoria percorsa dall’appellante prima di perdere la padronanza del veicolo, sottolineandone la curvatura e la conseguente problematica visuale, entrambi aspetti ben riportati, in modo niente affatto contraddittorio, sia nel decreto di accusa sia nel dispositivo della sentenza impugnata. Questa censura, peraltro anch’essa non motivata e quindi già solo per questo motivo irricevibile, dev’essere pertanto pure respinta nel merito.\n5. Nel suo gravame, AP 1 sostiene che la sua velocità era adeguata alle circostanze e che egli non si è reso, pertanto, colpevole d’infrazione alle norme della circolazione.\n5.1. Dopo aver ricordato che in materia penale il comportamento antigiuridico di altri utenti della strada non esime da responsabilità chi viola prescrizioni per propria colpa, il giudice di prime cure ha esposto i presupposti applicativi dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, soffermandosi anche sui correlati art. 26 cpv. 1 LCStr, 31 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC (sentenza impugnata, consid. 4-5, pag. 3-4). Egli ha, poi, ritenuto “generalmente ammesso che di giorno ogni conducente che affronta una curva a visibilità limitata deve contare sulla presenza di un ostacolo nella porzione della carreggiata che non rientra ancora nel suo campo visivo” ed ha osservato che di notte “la valutazione della velocità e della distanza risulta ancor più difficile che di giorno” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4).\nPer il primo giudice determinante ai fini della decisione è il fatto, ammesso dallo stesso AP 1, che “a causa della frenata il veicolo da lui condotto ha perso aderenza; ciò significa che la velocità era inadeguata alle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che hanno reso il fondo sdrucciolevole, come pure alla morfologia della carreggiata, caratterizzata da un’ampia curva senza visuale, condizioni che, in aggiunta alla scarsa luminosità (nottetempo, con illuminazione solo a tratti), gli hanno permesso di scorgere il veicolo che usciva dal parcheggio quando si trovava a 15/20 metri” (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4).\nIn siffatte circostanze, per il giudice di prime cure, l’appellante, circolando ad una velocità di 40 km/h, avrebbe necessitato di uno spazio di arresto che, a seconda del valore di decelerazione, poteva variare dai 24.80 metri ai 31,60 metri, una lunghezza sensibilmente superiore alla distanza dalla quale ha potuto percepire l’altro veicolo. Rilevato come lo spazio di frenata a disposizione dell’appellante sarebbe stato insufficiente anche qualora la sua velocità fosse stata di 35 km/h, il primo giudice ha concluso che, visti i molti accessi ad abitazioni lungo la strada, l’appellante “non poteva escludere che un veicolo uscisse dal parcheggio laterale posto dopo la curva” e, quindi, non poteva prevalersi del principio dell’affidamento (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 5).\n5.2. AP 1 sostiene che la sentenza di primo grado è arbitraria in quanto fondata sul presupposto, del tutto erroneo, ch’egli avrebbe circolato ad una velocità inadeguata tale da non permettergli di frenare senza perdere la padronanza di guida, ovvero da non consentirgli di arrestare il proprio veicolo nello spazio visibile. Per l’insorgente, “in realtà, come accertato dagli agenti di polizia, la perdita di controllo del veicolo AP 1 è avvenuta sul “rettilineo” (cfr. pag. 1 del rapporto di polizia), dopo che il veicolo dell’appellante aveva terminato la curva (cfr. verb. pol.)” ovvero in un frangente in cui egli era del tutto in grado di arrestare la propria autovettura nello spazio visibile dinanzi a sé. AP 1 individua, pertanto, la causa della perdita di controllo della sua autovettura nella manovra d’immissione, lesiva del dovere di prudenza, compiuta dall’altra autovettura ad una distanza stimata in 15/20 metri (motivazione d’appello, lett. B pto 3 pag. 3)."}