{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-50_2011-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109045&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a97b4df43375fc6d46a8956bc710deca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Il conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e di evitare ostacoli prevedibili. Di notte, in curva, deve tenere conto che il fascio luminoso dei fari si dirige all'esterno della carreggiata accorciando lo spazio di strada visibile. Tassa di giustizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:56", "Checksum": "6f5070ca5311e5752bacfb18b8d5ad4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50\nRegesto:\nIl conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e di evitare ostacoli prevedibili. Di notte, in curva, deve tenere conto che il fascio luminoso dei fari si dirige all'esterno della carreggiata accorciando lo spazio di strada visibile. Tassa di giustizia\n\n\nL’art. 10 cpv. 1 CPP è ripreso e concretizzato al capoverso 3. Quale regola sulla valutazione delle prove, la presunzione d’innocenza implica che l’imputato deve essere assolto se nell’ambito di tale valutazione rimangono dubbi insormontabili riguardo alla sua colpevolezza; in tale caso il giudice deve fondarsi sulla fattispecie oggettiva più favorevole all’imputato (Messaggio, pag. 1038-1039; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 29, pag. 50). L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole all’imputato (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 76, pag. 179-180; Schmid, op. cit., n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, op. cit., n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 48, pag 73; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).\nSecondo la giurisprudenza federale, con riferimento alla valutazione delle prove, il principio “in dubio pro reo” implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (STF del 29.07.2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; STF del 30.03.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag 73).\n3.4. La censura dell’appellante è palesemente infondata.\nInnanzitutto, come visto, il pretore ha accertato i fatti, posti a base della sentenza di condanna, ponderando le dichiarazioni rilasciate dallo stesso AP 1 durante l’interrogatorio di polizia del 15 novembre 2010, scritte nelle osservazioni datate 20 dicembre 2010 alla CO 1, e fatte al dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, pag. 1-2).\nIn modo del tutto sostenibile, il primo giudice ha accertato la velocità tenuta dall’appellante sulla scorta delle sue stesse deposizioni, e meglio quelle rilasciate all’inizio dell’inchiesta ritenendo la stima di 40-45km/h da lui stesso fatta in sede d’interrogatorio di polizia all’indomani dell’incidente e ne ha - correttamente - considerato il valore più favorevole all’appellante ovvero 40 km/h. E’ senza arbitrio che il pretore ha ritenuto che la stima di 35/40 km/h riferita in sede dibattimentale fosse il frutto di una strategia difensiva nella misura in cui le ragioni del cambiamento di versione non sono state spiegate altrimenti.\nE’, pure, senza arbitrio - e, quindi, senza violare il principio in dubio pro reo - che il primo giudice ha accertato che l’insorgente ha potuto scorgere l’altra autovettura quando questa si trovava ad una distanza di 15/20 metri: si tratta di un accertamento compiuto, peraltro, sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al dibattimento e che, invero, si basa sulla versione a lui più favorevole ritenuto che la stima fatta dall’insorgente dinanzi alla polizia all’indomani dell’infrazione si limitava a una quindicina di metri.\nNessun arbitrio vi è, poi, nell’accertamento dell’evoluzione del tratto di strada di __________ percorso dall’appellante: l’accertamento secondo cui si è trattato di una curva piegante a destra è fondato, infatti, sia sulle ripetute dichiarazioni dell’appellante sia sulla scorta di una cartina stampata da internet mostrata all’appellante in sede di dibattimento e sulla quale questi ha indicato “il punto dove, salvo errore, è avvenuto l’infortunio”.\n4. L’appellante si duole del fatto che, malgrado il decreto di accusa a suo carico reciti “… nell’affrontare una curva a visibilità limitata, s’avvedeva tardivamente di un veicolo che si stava immettendo…”, nel dispositivo della sentenza impugnata l’avverbio “tardivamente” non compare più.\nL’insorgente rimprovera, inoltre, alla prima istanza di avere sostenuto che la velocità dell’appellante era inadeguata alla “morfologia della carreggiata, caratterizzata da un’ampia curva senza visuale”, formulando così una considerazione “manifestamente erronea nella misura in cui contraddice la descrizione dei fatti di cui al decreto di accusa, e lo stesso dispositivo del giudizio in esame” (motivazione d’appello, lett. B consid. 2 pag. 2-3)."}