{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-50_2011-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109045&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a97b4df43375fc6d46a8956bc710deca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Il conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e di evitare ostacoli prevedibili. 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La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011).\nSempre\nsecondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se\nfondato su una violazione del diritto.\nCosì come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella\ndell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle\nnorme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b\nCPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura\n(Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito,\nchiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale\ndi primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura\nquali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti\nall’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione\ndell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29,\npag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,\nBundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,\ninfine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i\nfatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo\nincompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della\nverità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,\nop. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).\n3. Nel suo appello, AP 1 censura l’accertamento della velocità alla quale stava circolando, della distanza che lo separava dall’altro veicolo immessosi nella sua corsia nonché della curvatura della strada, al momento dei fatti posti a base della condanna di primo grado.\n3.1. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna, il giudice della Pretura penale si è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rese da AP 1 durante l’interrogatorio di polizia del 15 novembre 2010, nelle osservazioni 20 dicembre 2010 al rapporto di contravvenzione e, poi, al dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, consid. 1-2 pag. 1-2 e consid. 6 pag. 4). Sulla velocità alla quale l’appellante ha affrontato la curva piegante a destra, il primo giudice ha contestato a AP 1 di non avere dato una versione lineare dei fatti, asserendo dapprima, all’indomani dell’accaduto, di aver circolato a 40-45 km/h, senza decelerare, per poi sostenere, dopo l’intervento del suo legale, nelle osservazioni 20 dicembre 2010, di avere diminuito la velocità per, infine, stimarla a 35/40 km/h durante l’istruttoria dibattimentale (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4). Incongruenti, a detta del primo giudice, anche le dichiarazioni di AP 1 sulla presenza di un’altra autovettura a lato della carreggiata. Per il giudice della Pretura penale, l’appellante ha sostenuto inizialmente che quest’ultima autovettura era per buona metà sulla sua corsia e per la restante parte su un posteggio a lato della strada, senza saper precisare se la stessa era in movimento o ferma. Lo stesso appellante, sempre a mente del giudice di prime cure, ha poi dichiarato, nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione, che l’automobile si era immessa a passo d’uomo sulla strada cantonale allorché egli si trovava a pochi metri dalla stessa, per poi asserire, durante il dibattimento di primo grado, che, mentre egli proseguiva piano, improvvisamente una vettura, di colpo, usciva dalla destra di un parcheggio ed era da lui percepita quando si trovava ad una distanza di 15/20 metri (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4). Visto quanto sopra, il primo giudice ha considerato come maggiormente credibile la stima di 40/45 km fatta dall’accusato all’indomani dell’infrazione, basandosi sul valore più favorevole a quest’ultimo (40 km/h), nonché la circostanza che l’altro veicolo sia stato scorto ad una distanza di 15/20 metri (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 5). Per quanto attiene allo stato dei luoghi, il primo giudice, sulla base delle affermazioni di AP 1 nonché in ragione di una cartina stampata da internet raffigurante __________ e sottoposta in sede di dibattimento all’attenzione dell’appellante, ha accertato che quest’ultimo, al momento dei fatti, ha affrontato, su strada sdrucciolevole per le condizioni meteorologiche particolarmente avverse, una curva piegante a destra (sentenza impugnata consid. 1-2 pag. 1-2 consid. 6 pag. 4; cartina allegata al verbale dibattimentale)."}