{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-50_2011-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109045&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a97b4df43375fc6d46a8956bc710deca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.09.2011 17.2011.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Il conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e di evitare ostacoli prevedibili. 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Tassa di giustizia\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 15 settembre 2011/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nUgo Peer, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 aprile 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 aprile 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 14 giugno 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa del 28 gennaio 2011 n. 4233/203, la CO 1, __________, ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr in combinato disposto con gli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC, per avere, in data 14 novembre 2010, ad __________, alla guida dell’autovettura , circolato a velocità inadeguata e, nell’affrontare una curva a visuale limitata, essersi avveduto tardivamente di un veicolo che si stava immettendo sulla carreggiata, per cui, onde evitare la collisione, frenava bruscamente perdendo conseguentemente la padronanza di guida. A seguito di questa manovra, dopo aver invaso la corsia di contromano, saliva su un marciapiede e urtava la protezione metallica situata a lato della carreggiata.\nLa CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 300.-.\nAl condannato sono, infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 70.-.\nB. Con sentenza 19 aprile 2011, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato il decreto di accusa, condannando AP 1 per il reato d’infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione agli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC alla pena proposta a suo carico dalla CO 1.\nAP 1 è, pure, stato condannato al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- in caso di motivazione scritta e di fr. 330.- in assenza di motivazione scritta.\nC. Il 27 aprile 2011, AP 1 ha presentato annuncio di appello che ha confermato, il 14 giugno 2011, con dichiarazione scritta a questa Corte in cui ha precisato d’impugnare l’intera sentenza di primo grado. L’appellante postula, in via principale, di venire prosciolto da ogni imputazione per i fatti avvenuti il 14 novembre 2010 ad __________, con conseguente annullamento della relativa pena e assunzione di tasse e spese dallo Stato con obbligo di rifondergli ripetibili di prima istanza pari a fr. 800.-. In via subordinata, chiede che le tasse e spese di giustizia siano ridotte a fr. 330.-.\nD. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 19 luglio 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP).\nIl 20 luglio 2011 l’appellante ha precisato che la dichiarazione scritta 14 giugno 2011 va considerata come motivazione scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP.\nE. Con scritto 25 luglio 2011, il giudice di prime cure si è rimesso alla decisione di questa Corte mentre, con osservazioni 29 luglio 2011, ha argomentato, in fatto e in diritto, la correttezza delle tasse e spese giudiziarie poste a carico del condannato per complessivi fr. 830.- derivanti dalla motivazione scritta della sentenza.\nDa parte sua, la CO 1, con scritto 26 luglio 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.\nConsiderando\nin diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 19 aprile 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.\nNei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.)."}