Nella misura in cui, invece, l’appellante, senza motivare alcun arbitrio nell’accertamento dei fatti di prima istanza, nega la sua presenza in una colonna di autoveicoli fermi (motivazione d’appello, pag. 5), la censura è irricevibile. Essa si diparte infatti da una versione fattuale diversa da quella accertata dal primo giudice senza arbitrio, ciò che non è ammissibile in un appello in cui - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado ha riguardato esclusivamente una contravvenzione per la quale l’esame dei fatti è, giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.