L’art. 47 cpv. 2 LCStr trova inoltre applicazione già solo qualora, come nel caso in esame, il conducente del motoveicolo si limiti a sorpassare il solo veicolo in testa alla colonna, non presupponendo la predetta disposizione legale, come a torto ipotizzato dall’appellante (dichiarazione d’appello, pag. 4), il superamento di una colonna di autoveicoli. Nella misura in cui, invece, l’appellante, senza motivare alcun arbitrio nell’accertamento dei fatti di prima istanza, nega la sua presenza in una colonna di autoveicoli fermi (motivazione d’appello, pag. 5), la censura è irricevibile.