Tale nozione non presuppone infatti che i due veicoli siano in movimento (DTF 114 IV 144, consid. 1). Nel caso di specie dunque, la manovra di sorpasso da parte di AP 1, per quanto, come asserito da quest’ultimo, eseguita con prudenza ed in presenza di uno spazio sufficiente per procedere al superamento del veicolo antistante, è in modo inconfutabile riconducibile all’art. 47 cpv. 2 LCStr che impone ai motoveicoli di rimanere fermi, incolonnati al loro posto. L’art. 47 cpv.