Con scritto 19 luglio 2011, la Pretura penale, rimettendosi alla decisione di questa Corte, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare. Da parte sua, la CO 1, con scritto 20 luglio 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello. Considerando in diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv.