{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-49_2011-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109044&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "196eead3755865460da3a7ad8ad060b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione da parte di un motociclista del divieto di superare veicoli in colonna. 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Il giudice non incorre,\ninvece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono\ncomunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III\n209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.\n9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).\nSempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile\nanche se fondato su una violazione del diritto.\nCosì come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella\ndell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme\nprocedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che\nindicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit.\nad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come\nl’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,\ndurante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il\ndiritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti\nall’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione\ndell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29,\npag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,\nBundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,\ninfine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i\nfatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo\nincompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della\nverità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,\nop. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).\n3. Nella motivazione scritta della dichiarazione di appello, AP 1\ncontesta al primo giudice di avere applicato erroneamente l’art. 47 cpv. 2\nLCStr, non costituendo il comportamento rimproveratogli infrazione ai sensi\ndella predetta norma. Il gravame, come precisato dallo stesso insorgente, verte\npertanto esclusivamente su una questione di diritto.\n3.1. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna,\nil primo giudice si è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rilasciate\ndallo stesso AP 1 durante l’interrogatorio di polizia dell’8 ottobre 2010 e\nnell’ambito del dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, pag. 1-2 e 4),\nnonché sulle deposizioni degli altri due protagonisti dell’accaduto, ovvero D.\n(sentenza impugnata, pag. 2-3) e L. (sentenza impugnata, pag. 3), di cui ai\nrispettivi interrogatori di polizia dell’8 ottobre 2010.\nDopo aver riportato stralci dei predetti verbali concernenti la ricostruzione\ndella dinamica dei fatti e dopo aver ricordato il tenore dell’art. 47 cpv. 2\nLCStr, il giudice di prime cure ha precisato che nel caso di specie deve\nritenersi “pacifico che l’arresto all’impianto semaforico dei veicoli\ncondotti dal protagonista D. e dal teste – neutro e disinteressato – L. ha\nprovocato la formazione delle due colonne parallele” (sentenza impugnata,\npag. 4). Il giudice della Pretura penale ha ritenuto parimente manifesta\nla circostanza che i predetti veicoli “erano fermi, nonostante il semaforo\nfosse commutato sul verde e le vetture retrostanti li incalzassero alla\nripartenza a suon di clacsonate, per non ostruire l’incrocio, fortemente\ntrafficato data l’ora (18.20)” (sentenza impugnata, pag. 4). Il formarsi\ndell’ingorgo è del resto, sempre a mente del primo giudice, stato confermato\ndallo stesso imputato in sede d’istruttoria dibattimentale. Il giudice di prime\ncure ha, di seguito, contestato a AP 1 di non avere dato una versione dei fatti\nlineare e credibile, avendo dapprima sostenuto che la vettura a lui antistante\n“decideva di rimanere dove era, per non intralciare l’incrocio”, per poi\nprecisare di aver ritenuto che il predetto veicolo non proseguisse la sua\nmarcia poiché guasto (sentenza impugnata, pag. 4). Il primo giudice, pur\nnutrendo dubbi sull’attendibilità di quest’ultima esposizione dei fatti\nrilasciata solo “dopo l’intervento dell’allora rappresentante legale” di\nAP 1, malgrado l’assenza d’indizi comprovanti la panne e sebbene, come\nconfermato dallo stesso insorgente, “su entrambe le corsie di scorrimento vi\nera colonna di veicoli fermi”, ha rimproverato, in ogni caso,\nall’appellante di non aver dato prova di particolare prudenza, “dovendo attendersi\nche il conducente del veicolo in panne uscisse dall’abitacolo per segnalare\nl’accaduto”.\nOrbene, a mente del giudice di prime cure, AP 1 doveva “mantenere la propria\nposizione nella colonna ferma”, pur sussistendo uno spazio sufficiente per\ncompiere una manovra di sorpasso del veicolo antistante e sebbene gli utenti\nretrostanti si fossero avvalsi degli avvisatori acustici per comunicare la loro\nimpazienza. Non avendo AP 1 mantenuto la propria posizione e non esistendo un\nvalido e comprovato motivo a giustificazione del suo agire, AP 1 è incorso\nnell’infrazione ascrittagli. A nulla giova, sempre a mente del primo giudice,\nappellarsi alla colpa dell’altro protagonista D., parimenti multato a seguito\ndell’accaduto: “il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né\nattenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a\npropria colpa”. Del resto, il giudice di prime cure precisa di non essere\npreposto a determinare il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti"}