{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-49_2011-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109044&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "196eead3755865460da3a7ad8ad060b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione da parte di un motociclista del divieto di superare veicoli in colonna. 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Nel caso di arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 2 settembre 2011/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nUgo Peer, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 1 aprile 2011 da\n|\n|\nAP 1\nrappr. dall’avv. DI 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nrichiamata la dichiarazione di appello 27 maggio 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa del 21 gennaio 2011 n. 2359/207, la CO 1, ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 47 cpv. 2 LCStr in combinato disposto con l’art. 90 cifra 1 LCStr, per avere, in data 7 ottobre 2010, in territorio di __________ , alla guida del motoveicolo, eseguito una manovra di sorpasso di una vettura ferma ad un’intersezione, non mantenendo il proprio posto in colonna, entrando in collisione con la portiera sinistra del veicolo sorpassato apertasi improvvisamente e coinvolgendo una seconda vettura.\nLa CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 150.-, fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 2 giorni.\nAl condannato sono, infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 50.-.\nB. Con sentenza 24 marzo 2011, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato il decreto di accusa, condannando AP 1 per il reato d’infrazione alle norme della circolazione, di cui all’art. 47 cpv. 2 LCStr in relazione all’art. 90 cifra 1 LCStr, alla pena proposta dalla CO 1.\nAP 1 è, pure, stato condannato al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 590.- in caso di motivazione scritta e di fr. 290.- in assenza di motivazione scritta.\nC. Il 1° aprile 2011, AP 1 ha presentato contro la predetta sentenza annuncio di appello che ha confermato, il 27 maggio 2011, con dichiarazione scritta a questa Corte, precisando d’impugnare l’intera sentenza di primo grado. L’appellante chiede di essere prosciolto dall’accusa d’infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 47 cpv. 2 LCStr in combinato disposto con l’art. 90 cifra 1 LCStr e che gli sia riconosciuta un’indennità per ripetibili di prima istanza di fr. 500.-.\nQuali istanze probatorie, richiama l’incarto della Pretura penale no. 91.2011.17.\nD. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 28 giugno 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti della trattazione dell’appello in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata dall’appellante in data 14 luglio 2011.\nE. Con scritto 19 luglio 2011, la Pretura penale, rimettendosi alla decisione di questa Corte, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.\nDa parte sua, la CO 1, con scritto 20 luglio 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.\nConsiderando\nin diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto\nprocessuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,\nCPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il\nnuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado\nemanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 24 marzo 2011\ndella Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP\nconcernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la\nprocedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente\ncontravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la\nsentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è\nmanifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono\nessere addotte nuove allegazioni o nuove prove.\nNei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto\nper quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al\ndiritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler\nVianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n.\n12, pag. 767 e seg.).\nL’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento\nfattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.\nLa formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio\nelaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,\nop. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,\nPraxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768) secondo cui un accertamento\ndei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il\nsenso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di\ntener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare\nl'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto"}