Ciò che non è stato il caso. A titolo abbondanziale, si rileva che la documentazione prodotta con l'istanza di revisione era già nota alla prima Corte e versata in atti (cfr. allegati agli AI 106 e 118). L'istanza in questione non è per altro idonea a supplire alla mancata formulazione di una chiara richiesta risarcitoria in prima sede, per cui non avrebbe avuto miglior esito neppure nel merito. Non resta dunque che respingere l'istanza di revisione decretandone l'irricevibilità (art. 412 cpv. 2 CPP). 5. Tasse e spese della procedura seguono la soccombenza dell'accusatore privato (art. 421 e 427 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: