Il dispositivo della sentenza è poi stato intimato alle parti in data 21 marzo 2011. La motivazione scritta della sentenza è stata invece notificata alle parti il 13 maggio 2011. L'istanza di revisione, presentata da AP 1 il 25 marzo 2011 è manifestamente irricevibile. A quel momento la sentenza non solo non era ancora cresciuta in giudicato, ma addirittura non era neppure stata oggetto di notifica della sentenza motivata. AP 1 doveva semmai formalizzare l'annuncio d'appello (art. 399 cpv. 1 CPP) e, ricevuta la notifica della sentenza motivata, inoltrare una dichiarazione scritta d'appello (art. 399 cpv. 3 CPP). Ciò che non è stato il caso.