Anche secondo il nuovo Codice di procedura penale la revisione è un mezzo di ricorso sussidiario, non ammesso contro decisioni che possono essere modificate con altro mezzo di ricorso. Essa può quindi essere presentata solo contro una decisione passata in giudicato (art. 437 CPP), non potendo supplire un mezzo di ricorso non esperito (Mini, in Commentario CPP, n. 2 ad art. 410; sentenza TF 8.4.2010, inc. 6B_73/2010 consid. 2.3). 4. Per quanto qui concerne, la sentenza è stata pubblicata il 16 marzo 2011, con motivazione verbale e lettura del verbale della deliberazione. Il dispositivo della sentenza è poi stato intimato alle parti in data 21 marzo 2011.