4 CPP dispone poi che la revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile. 3. La revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario che consente, a determinate condizioni, di correggere un giudizio cresciuto in giudicato non conforme alla verità materiale (DTF 127 I 133 consid. 6 e 7; 100 IV 248 consid. 2 e 3). Anche secondo il nuovo Codice di procedura penale la revisione è un mezzo di ricorso sussidiario, non ammesso contro decisioni che possono essere modificate con altro mezzo di ricorso.