b) la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti; c) nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo. L'art. 410 cpv. 4 CPP dispone poi che la revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.