1 CPP, chi è gravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se: a) sono dati nuovi fatti o mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta; b) la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;