Considerando in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), le cui norme - per altro già applicate per il giudizio di prima sede - sono applicabili all'istanza di revisione in esame (Pfister Liechti, in CR CPP, n. 4-6 ad art. 451). 2. Secondo l'art. 410 cpv. 1 CPP, chi è gravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se: