Dopo di allora, secondo la prima Corte, AP 1 non risulta essersi più interessato al procedimento, avendo declinato l'invito a partecipare o farsi rappresentare sia all'udienza preliminare tenutasi il 17 febbraio 2011 (doc. TPC 19) che al dibattimento (doc. TPC 40). In assenza di esplicita richiesta in tal senso, la Corte non ha pertanto pronunciato alcun giudizio risarcitorio in favore di AP 1. C. Con richiesta 25 marzo 2011, AP 1 postula la “revisione della sentenza” in quanto “ritiene che gli imputati debbano” risarcirgli “in solido” almeno “l'importo di fr. 50'000.–” di cui “si sono impossessati abusivamente, più relativi interessi”.