{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-48_2011-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108896&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8170077b8aee2d8a029b32ab3ddd2a20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2011 17.2011.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2011 17.2011.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2011 17.2011.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza non ancora passata in giudicato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:07", "Checksum": "7b9ac03b4786795ff2a60428f4b79dbf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2011 17.2011.48\nRegesto:\nIrricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza non ancora passata in giudicato\n\n\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), le cui norme - per altro già applicate per il giudizio di prima sede - sono applicabili all'istanza di revisione in esame (Pfister Liechti, in CR CPP, n. 4-6 ad art. 451).\n2. Secondo l'art. 410 cpv. 1 CPP, chi è gravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se: a) sono dati nuovi fatti o mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta; b) la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti; c) nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo. L'art. 410 cpv. 4 CPP dispone poi che la revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.\n3. La revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario che consente, a determinate condizioni, di correggere un giudizio cresciuto in giudicato non conforme alla verità materiale (DTF 127 I 133 consid. 6 e 7; 100 IV 248 consid. 2 e 3). Anche secondo il nuovo Codice di procedura penale la revisione è un mezzo di ricorso sussidiario, non ammesso contro decisioni che possono essere modificate con altro mezzo di ricorso. Essa può quindi essere presentata solo contro una decisione passata in giudicato (art. 437 CPP), non potendo supplire un mezzo di ricorso non esperito (Mini, in Commentario CPP, n. 2 ad art. 410; sentenza TF 8.4.2010, inc. 6B_73/2010 consid. 2.3).\n4. Per quanto qui concerne, la sentenza è stata pubblicata il 16 marzo 2011, con motivazione verbale e lettura del verbale della deliberazione. Il dispositivo della sentenza è poi stato intimato alle parti in data 21 marzo 2011. La motivazione scritta della sentenza è stata invece notificata alle parti il 13 maggio 2011.\nL'istanza di revisione, presentata da AP 1 il 25 marzo 2011 è manifestamente irricevibile. A quel momento la sentenza non solo non era ancora cresciuta in giudicato, ma addirittura non era neppure stata oggetto di notifica della sentenza motivata.\nAP 1 doveva semmai formalizzare l'annuncio d'appello (art. 399 cpv. 1 CPP) e, ricevuta la notifica della sentenza motivata, inoltrare una dichiarazione scritta d'appello (art. 399 cpv. 3 CPP). Ciò che non è stato il caso.\nA titolo abbondanziale, si rileva che la documentazione prodotta con l'istanza di revisione era già nota alla prima Corte e versata in atti (cfr. allegati agli AI 106 e 118). L'istanza in questione non è per altro idonea a supplire alla mancata formulazione di una chiara richiesta risarcitoria in prima sede, per cui non avrebbe avuto miglior esito neppure nel merito.\nNon resta dunque che respingere l'istanza di revisione decretandone l'irricevibilità (art. 412 cpv. 2 CPP).\n5. Tasse e spese della procedura seguono la soccombenza dell'accusatore privato (art. 421 e 427 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamata per le spese la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza di revisione 25 marzo 2011 di AP 1 è irricevibile.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese complessive fr. 50.–\nfr. 350.–\nsono posti a carico di AP 1.\n3. Intimazione a:\n|\n|\nP_GLOSS_TERZI |\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}