Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata. Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 398 e segg. CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, l’appello è respinto. Di conseguenza: