Non vi è infatti nessuna norma procedurale che prescrive una limitazione dell’istruttoria per i reati come quello di cui si è reso autore colpevole l’appellante. 8. Per quanto attiene, infine, alla richiesta di una nuova audizione dei testi interrogati dagli agenti della polizia comunale di __________ (dichiarazione d’appello, pag. 4), si ricorda all’appellante che in questa sede, concernendo la presente procedura esclusivamente una contravvenzione, non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP). 9. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.