Va, infine, osservato che anche la tesi dell’appellante secondo cui, per la sua condanna, occorrevano “prove certe quali fotografie o testimoni oculari”, si rivela priva di ogni fondamento, ritenuto che, come visto, è facoltà del giudice, in assenza di prove certe, fondare il proprio convincimento su indizi riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente come effettivamente fatto dal presidente della Pretura penale. Da quanto precede discende, pertanto, che a torto AP 1 lamenta una mancata applicazione del principio in dubio pro reo. 7.