ipotizzare che alla guida della Smart vi fosse il secondo. È pertanto in modo del tutto sostenibile (e non arbitrario) che il pretore ha ritenuto non sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’appellante abbia effettivamente commesso l’infrazione in esame. Va, infine, osservato che anche la tesi dell’appellante secondo cui, per la sua condanna, occorrevano “prove certe quali fotografie o testimoni oculari”, si rivela priva di ogni fondamento, ritenuto che, come visto, è facoltà del giudice, in assenza di prove certe, fondare il proprio convincimento su indizi riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente come effettivamente fatto dal presidente della Pretura penale.