primo giudice e, in particolare, non ha minimamente spiegato perché il pretore, in esito alle sue considerazioni (cfr. consid. 6.1), sarebbe giunto ad un conclusione arbitraria. Ma anche volendo prescindere dalla dubbia ammissibilità di queste censure, si osserva che il pretore ha comunque ben spiegato di essere giunto al convincimento che l’appellante ha commesso l’infrazione in esame dopo avere, dapprima, sulla scorta delle incontestate dichiarazioni di X, ristretto il novero dei possibili autori ai fratelli AP 1 e X e dopo aver rilevato che il luogo e l’orario dell’infrazione erano compatibili con gli spostamenti effettuati dal primo la sera dei fatti, mentre nessun elemento lasciava