riaccompagnato a casa a bordo della Smart” (sentenza impugnata, pag. 3). Sulla scorta di questi elementi, il primo giudice ha ritenuto che - anche prescindendo dalla sua ammissione fatta alla polizia il 21 ottobre 2010 e rimessa in discussione al dibattimento perché, a suo dire, rilasciata “sotto pressione e per sfinimento” - dagli atti emergono “seri e schiaccianti indizi che situano l’imputato sul luogo dell’infrazione”.