, ad art. 140, n. 3, pag. 610), la dottrina è unanime nel riconoscere che tale norma si oppone, in particolare, alla formulazione di domande capziose e ad indicazioni contrarie alla verità, segnatamente sulle emergenze probatorie. Le autorità inquirenti, dunque, non possono indurre l’interrogato ad un’ammissione sulla scorta di affermazioni false, ad esempio prospettandogli, contrariamente al vero, di essere in possesso di prove della sua colpevolezza (Benedict/Treccani, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 140, n. 20, pag. 614; Gless, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 140, n. 47, pag. 953; Galliani/Marcellini, op. cit., ad art. 140 CPP, n. 3, pag. 299).