Nonostante alcuni autori - evidenziando come l’art. 141 CPP sancisce l’inutilizzabilità assoluta delle prove acquisite in violazione di questa norma - esortino ad un’interpretazione restrittiva dell’art. 140 CPP, (Galliani/Marcellini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 140 CPP, n. 4, pag. 299; Benedict/Treccani, op. cit., ad art. 140, n. 3, pag. 610), la dottrina è unanime nel riconoscere che tale norma si oppone, in particolare, alla formulazione di domande capziose e ad indicazioni contrarie alla verità, segnatamente sulle emergenze probatorie.