Pertanto - conclude AP 1 sull’argomento - la sua dichiarazione, raccolta in modo illecito, non può essere utilizzata (dichiarazione d’appello, pag. 2-3). b. L’art. 140 cpv. 1 CPP vieta alle autorità penali di raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona (cfr. art. 119 CPP-TI che prevedeva gli stessi divieti in relazione all’interrogatorio dell’accusato).