Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 298 n. 22 pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv.