L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 21 ad art. 398; Kistler Vianin, op. cit., n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Praxiskommentar, op.