Nel caso concreto tuttavia, avendo l’appellante indicato in modo esaustivo nella dichiarazione d’appello le sue argomentazioni e avendo la CO 1 comunicato a questa Corte, con scritto 23 maggio 2011, di non avere osservazioni su questo atto, si giustifica, a titolo eccezionale, di entrare nel merito dell’appello. 3. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.