{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-42_2011-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108916&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "78859610d11bfd28b09d61b5c573db23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Metodi probatori vietati giusta l'art. 140 CPP. Nozione d'arbitrio. Principio in dubio pro reo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:48", "Checksum": "5a3f7e9a53a840e07b8684708e770b2c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42\nRegesto:\nMetodi probatori vietati giusta l'art. 140 CPP. Nozione d'arbitrio. Principio in dubio pro reo\n\n\n7. Questa Corte non comprende, poi, cosa intenda censurare l’appellante, rilevando che le autorità inquirenti avrebbero messo in atto un’istruttoria sproporzionata per rapporto alla effettiva gravità dell’infrazione imputatagli (dichiarazione d’appello, pag. 2). Non vi è infatti nessuna norma procedurale che prescrive una limitazione dell’istruttoria per i reati come quello di cui si è reso autore colpevole l’appellante.\n8. Per quanto attiene, infine, alla richiesta di una nuova audizione\ndei testi interrogati dagli agenti della polizia comunale di __________ (dichiarazione\nd’appello, pag. 4), si ricorda all’appellante che in\nquesta sede, concernendo la presente procedura esclusivamente\nuna contravvenzione, non possono essere addotte nuove allegazioni o\nnuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP).\n9. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.\nGli oneri processuali di seconda sede seguono la\nsoccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 398 e segg. CPP\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,\npronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, l’appello è respinto.\nDi conseguenza:\n1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere circolato il 17 agosto 2010 a __________, alla guida della vettura __________, a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 77 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 km/h).\n1.2. AP 1 è condannato:\n1.2.1. alla multa di fr. 430.- (quattrocentotrenta), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni.\n1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta).\n2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:\n- tassa di giustizia fr. 400.-\n- altri disborsi fr. 200.-\nfr. 600.-\nsono posti a carico dell’appellante.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n|\n4. Comunicazione a:\n|\n|\n|\n||\n|\n|\nP_GLOSS_TERZI |\n|\n|\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}