{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-42_2011-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108916&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "78859610d11bfd28b09d61b5c573db23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Metodi probatori vietati giusta l'art. 140 CPP. 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È, invece,\nnecessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal\nprimo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con\ngli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il\nsentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.\n3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa\nunilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28\nconsid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).\nIn particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un\naccertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha\nmanifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha\nomesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire\nsulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale\nprobatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).\nSecondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il\nproprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico,\nobiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare\npoiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi\nvalutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il\nragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del\nconvincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in\nStrafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 7.05.2003\n6P.37/2003 consid. 2.2).\nIl precetto in dubio pro reo è un corollario della\npresunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e\n14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il\nriparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove,\nil principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non\npuò dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato\nquando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,\nsussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il\nprecetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto\nconvincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché\nsono sempre possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008],\nconsid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF\n127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b\npag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa\nportata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag.\n40).\n6.4. La valutazione delle prove operata dal presidente della Pretura\npenale resiste alle censure - da esaminare sotto il ristretto profilo\ndell’arbitrio (cfr. consid. 4) - sollevate dall’appellante.\nSi osserva in primo luogo che le considerazioni di AP 1 sulla valenza\nprobatoria della sua ammissione di colpa sono inconferenti nella misura in cui,\nnell’accertamento dei fatti, il primo giudice ha, prudenzialmente, fatto\nastrazione da tale elemento probatorio.\nAP 1 si è, poi, limitato\nad osservare che la circostanza secondo cui il rilevamento radar è avvenuto\notto minuti dopo le sue telefonate a Z non è un motivo sufficiente per\nritenerlo l’autore dell’infrazione e che alla guida della Smart, quella sera,\npoteva esserci anche suo fratello X. Così argomentando l’appellante non si è\ntuttavia confrontato con la valutazione degli elementi probatori operata dal\nprimo giudice e, in particolare, non ha minimamente spiegato perché il pretore,\nin esito alle sue considerazioni (cfr. consid. 6.1), sarebbe giunto ad un\nconclusione arbitraria. Ma anche volendo prescindere dalla dubbia ammissibilità\ndi queste censure, si osserva che il pretore ha comunque ben spiegato di essere\ngiunto al convincimento che l’appellante ha commesso l’infrazione in esame dopo\navere, dapprima, sulla scorta delle incontestate dichiarazioni di X, ristretto\nil novero dei possibili autori ai fratelli AP 1 e X e dopo aver rilevato che il\nluogo e l’orario dell’infrazione erano compatibili con gli spostamenti\neffettuati dal primo la sera dei fatti, mentre nessun elemento lasciava\nipotizzare che alla guida della Smart vi fosse il secondo. È pertanto in modo\ndel tutto sostenibile (e non arbitrario) che il pretore ha ritenuto non\nsussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’appellante abbia\neffettivamente commesso l’infrazione in esame.\nVa, infine, osservato che anche la tesi dell’appellante secondo cui, per la sua\ncondanna, occorrevano “prove certe quali fotografie o testimoni oculari”,\nsi rivela priva di ogni fondamento, ritenuto che, come visto, è facoltà del\ngiudice, in assenza di prove certe, fondare il proprio\nconvincimento su indizi riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente\ncome effettivamente fatto dal presidente della Pretura penale.\nDa quanto precede discende, pertanto, che a torto AP 1 lamenta una mancata\napplicazione del principio in dubio pro reo."}