{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-42_2011-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108916&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "78859610d11bfd28b09d61b5c573db23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Metodi probatori vietati giusta l'art. 140 CPP. Nozione d'arbitrio. Principio in dubio pro reo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:48", "Checksum": "5a3f7e9a53a840e07b8684708e770b2c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42\nRegesto:\nMetodi probatori vietati giusta l'art. 140 CPP. Nozione d'arbitrio. Principio in dubio pro reo\n\n\nassolutamente certezza sull’autore dell’infrazione, il presidente della Pretura\npenale ha, innanzitutto, osservato che l’autorità inquirente, sulla scorta\ndelle incontestate dichiarazioni di Y (intestatario della vettura incappata nel\ncontrollo radar e padre dell’imputato), ha potuto appurare che alla guida della\nSmart vi era uno dei suoi due figli (sentenza impugnata, pag. 2).\nDopo aver rilevato che il fratello dell’opponente, X, ha dichiarato alla\npolizia di non ricordare cosa stesse facendo al momento del rilevamento radar, il\nprimo giudice si è concentrato sulla versione rilasciata al dibattimento\ndall’imputato, spiegando come la stessa confermasse quanto da lui dichiarato\nalla polizia e, in particolare, come confermasse che la sera del 17 agosto\n2010, egli si era recato al lavoro al ristorante __________. Ripercorrendo la\nversione fornita da AP 1, il primo giudice ha rilevato che, secondo quanto da\nlui dichiarato, l’imputato, quel giorno, una volta rientrato a domicilio dopo\navere terminato il suo turno di lavoro alle 23:00, si è accorto di avere\nportato con sé il mazzo di chiavi di uno dei responsabili del __________, per\ncui, dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente, ha deciso di\nriportare le chiavi al ristorante. Il primo giudice ha altresì rimarcato come AP\n1 ha precisato di essere certamente tornato al __________ in macchina, ma di\nnon ricordare “né con quale né quale percorso ho seguito”. Su questi\naspetti il primo giudice ha comunque osservato che l’imputato, sempre in occasione\ndel dibattimento, ha dichiarato che “di regola mi reco al lavoro in auto: di\ngiorno uso la Smart e di sera o questo veicolo o la Fiat Palio di mia mamma. Il\npercorso che seguo non è sempre lo stesso; o prendo l’autostrada o percorro la\nstrada cantonale passando da __________. Per recarmi al lavoro impiego meno di\ndieci minuti…” (sentenza impugnata, pag. 2-3).\nIl presidente della Pretura penale ha, poi, rilevato che dai tabulati\ntelefonici in atti risulta che il 17 agosto 2010 AP 1 ha effettivamente tentato a quattro riprese, tra le 23:44 e le 23:51, di contattare il caposervizio\ndella __________ Z, senza tuttavia riuscirvi, stante la brevità delle\ncomunicazioni (di 4/6 secondi). Ciò posto egli ha osservato che l’orario in cui\nè stata rilevata l’infrazione (ovvero le 23:59:30) si situa otto minuti dopo\nl’ultimo tentativo di contattare telefonicamente Z, rivelandosi “compatibile\ncon la circostanza per cui l’opponente stesse riportando le chiavi al __________\ne con i tempi di percorrenza del tragitto casa-lavoro da lui indicati”. Il\nprimo giudice ha, altresì, rimarcato come anche le circostanze di luogo\ndell’infrazione - ovvero __________, che precede __________ in direzione __________\n- “ben si conciliano con il tragitto percorso abitualmente dall’imputato per\nraggiungere il posto di lavoro” (sentenza impugnata, pag. 3).\nInoltre, continua il presidente della Pretura penale, il teste Z ha riferito\nche nei giorni precedenti il 17 agosto 2010 l’imputato si era presentato al\nlavoro con una Smart nera, “con la quale, del resto, lo aveva sempre visto\narrivare” senza peraltro escludere che “la sera medesima dei fatti, al\ntermine del turno di lavoro (alle ore 23’00 ca), l’imputato lo abbia\nriaccompagnato a casa a bordo della Smart” (sentenza impugnata, pag. 3).\nSulla scorta di questi elementi, il primo giudice ha ritenuto che - anche\nprescindendo dalla sua ammissione fatta alla polizia il 21 ottobre 2010 e\nrimessa in discussione al dibattimento perché, a suo dire, rilasciata “sotto\npressione e per sfinimento” - dagli atti emergono “seri e schiaccianti\nindizi che situano l’imputato sul luogo dell’infrazione”. A detta del primo\ngiudice, dunque, “tutto lascia presagire che alla guida della Smart Coupé la\nsera di martedì 17 agosto 2010 vi fosse l’imputato”, e non il fratello X.\nIn conclusione, il presidente della Pretura penale non ha ritenuto sussistere\nalcun ragionevole dubbio che AP 1 ha effettivamente commesso l’infrazione in\nesame (sentenza impugnata, pag. 4).\n6.2. Assevera l’appellante che gli interrogatori di polizia tenutisi tra\nil 19 ed il 22 ottobre 2010 hanno unicamente permesso di escludere un\ncoinvolgimento dei suoi genitori, X e W, ma “non hanno permesso di\nindividuare con sufficiente grado di certezza l’autore dell’infrazione”.\nIn particolare, AP 1 sostiene che la sua ammissione di essere stato, la sera\ndei fatti, alla guida della Smart “non è né una dichiarazione spontanea né\nun’ammissione di colpa”, ritenuto come egli non fosse “per nulla\nconvinto” delle sue dichiarazioni e considerato come egli le abbia\nrilasciate solo perché l’agente interrogante gli aveva detto che Z aveva\nconfermato questa circostanza.\nL’appellante afferma, poi che, contrariamente alle motivazioni contenute nella\nsentenza impugnata, il fatto che il rilevamento radar sia avvenuto otto minuti\ndopo la sua ultima chiamata a Z non è un motivo sufficiente per giungere al\nconvincimento che proprio lui fosse, la sera dei fatti, alla guida della Smart.\nD’altra parte - continua - anche suo fratello X ha dichiarato alla polizia di\naver utilizzato in passato tale vettura e non ha escluso che potesse esservi\nstato lui alla guida proprio la sera del 17 agosto 2010.\nOltretutto - spiega ancora AP 1 - nell’ambito di infrazioni alla LCStr relative\nal superamento dei limiti di velocità non è possibile fondare una condanna solo\nsu elementi indiziari, ma occorre una prova certa dell’autore dell’infrazione\nquali fotografie o testimoni oculari.\nVisto quanto precede - conclude AP 1 - sussiste “un più che ragionevole\ndubbio” sulle sue effettive responsabilità per quanto accaduto e, in\napplicazione del principio in dubio pro reo, egli deve essere assolto dalle sue\nimputazioni (dichiarazione d’appello, pag. 3-4)."}