{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-42_2011-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108916&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "78859610d11bfd28b09d61b5c573db23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Metodi probatori vietati giusta l'art. 140 CPP. 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Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le\nsue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque\nsostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 III 209 consid. 2.1,\n131 I 57 consid. 2, 129 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 129 I 173\nconsid. 3.1 e sentenze citate).\nSempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile\nanche se fondato su una violazione del diritto.\nCosì come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella\ndell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme\nprocedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che\nindicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit.\nad art. 298 n. 22 pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come l’appellante\npossa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante\nl’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di\nessere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione\ndelle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler\nVianin, op. cit., n. 29 ad art. 398 CPP con riferimento anche a Schott, in\nBasler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 n. 18 ad art. 97 LTF).\nSchmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi\nin cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati\nin modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio\ndella verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid,\nPraxiskommentar, op. cit., n. 13 ad art. 398).\n5.a. Nel suo appello AP 1 sostiene, innanzitutto, che in occasione del\nsuo interrogatorio, la polizia comunale di __________ gli ha rivolto domande\ntendenziose, obbligandolo di fatto “a rispondere in un certo modo”. In\nparticolare, l’appellante sostiene che la sua ammissione di essere stato, la\nsera dei fatti, alla guida della Smart è stata “pilotata/imboccata\ndall’agente interrogante”, avendogli questi lasciato intendere,\ncontrariamente al vero, che il Z aveva dichiarato al telefono di averlo visto\nquella sera alla guida di quella vettura. Pertanto - conclude AP 1\nsull’argomento - la sua dichiarazione, raccolta in modo illecito, non può\nessere utilizzata (dichiarazione d’appello, pag. 2-3).\nb. L’art. 140 cpv. 1 CPP vieta alle autorità penali di raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona (cfr. art. 119 CPP-TI che prevedeva gli stessi divieti in relazione all’interrogatorio dell’accusato).\nTale disposto, pertanto, vieta alle autorità penali l’utilizzo di qualsiasi metodo\nprobatorio suscettibile di incidere sulle facoltà intellettuali dell’interrogato\no di condizionarne il libero arbitrio (Benedict/Treccani,\nin Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,\nBasilea 2011, ad art. 140, n. 4, pag. 610; Gless, in Basler Kommentar,\nSchweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 140, n. 5, pag. 946, Schmid,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 140, n. 2, pag.\n245).\nNonostante alcuni autori - evidenziando come l’art. 141 CPP\nsancisce l’inutilizzabilità assoluta delle prove acquisite in violazione di\nquesta norma - esortino ad un’interpretazione restrittiva dell’art. 140 CPP,\n(Galliani/Marcellini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010,\nad art. 140 CPP, n. 4, pag. 299; Benedict/Treccani, op.\ncit., ad art. 140, n. 3, pag. 610), la dottrina è\nunanime nel riconoscere che tale norma si oppone, in particolare, alla\nformulazione di domande capziose e ad indicazioni contrarie alla verità,\nsegnatamente sulle emergenze probatorie. Le autorità inquirenti, dunque, non\npossono indurre l’interrogato ad un’ammissione sulla scorta di affermazioni\nfalse, ad esempio prospettandogli, contrariamente al vero, di essere in\npossesso di prove della sua colpevolezza (Benedict/Treccani, in\nCommentaire romand, op. cit., ad art. 140, n. 20, pag. 614; Gless, in\nBasler Kommentar, op. cit., ad art. 140, n. 47, pag. 953; Galliani/Marcellini,\nop. cit., ad art. 140 CPP, n. 3, pag. 299).\nc. In concreto, va avantutto precisato che i fatti non si sono svolti così come indicato dall’appellante: l’interrogante non gli ha fatto credere che Z aveva dichiarato di averlo visto con la Smart la sera dei fatti, ma gli ha semplicemente riferito quanto l’uomo gli aveva detto durante la telefonata fattagli nel corso dell’interrogatorio, e meglio che aveva visto AP 1 “durante le giornate di lavoro a circolare con la vettura oggetto dell’inchiesta” (cfr. verbale AP 1 del 21 ottobre 2010, AI 4, pag. 10).\nQuanto l’interrogante aveva detto all’appellante è del tutto conforme al vero: la telefonata è stata effettivamente fatta dall’interrogante durante l’interrogatorio e che, in tale conversazione telefonica, Z abbia detto quanto riferito dal poliziotto è confermato dal fatto che questi, assunto come teste il giorno successivo, ha reso dichiarazioni di identico tenore (cfr. verbale Z 22 ottobre 2010, AI 5, pag. 3).\nPertanto, non v’è traccia della pretesa affermazione falsa fatta dall’interrogante nell’intento di estorcere un’ammissione all’interrogato.\nGià solo per questo non è con evidenza data una violazione dell’art. 140 CPP .\n6. AP 1 sostiene poi che, nella fattispecie, non è stato chiarito chi\nera alla guida della Smart targata __________ alle ore 23:59 del 17 agosto 2010\ne che, pertanto, la sentenza impugnata viola il principio in dubio pro reo.\n6.1. Determinandosi sull’obiezione dell’imputato secondo cui non vi era"}