{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-42_2011-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108916&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "78859610d11bfd28b09d61b5c573db23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.09.2011 17.2011.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Metodi probatori vietati giusta l'art. 140 CPP. 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Principio in dubio pro reo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 2 settembre 2011/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 marzo 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 4 maggio 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto d’accusa 21 gennaio 2011 la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 17\nagosto 2010, a __________, alla guida della vettura Smart targata __________,\ncircolato a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 77 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 km/h).\nLa CO 1 ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 430.- (da\nsostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di\n5 giorni) oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi\nfr. 130.-.\nContro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.\nB. Dopo il dibattimento, con sentenza del 25 marzo 2011, il presidente\ndella Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e\nla multa contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri\nprocessuali di complessivi fr. 830.-.\nC. In data 29 marzo 2011 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la predetta sentenza che ha confermato, il 4 maggio 2011, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato l’annullamento dell’impugnato giudizio.\nD. In data 27 maggio 2011, questa Corte, in applicazione dell’art.\n406 cpv. 3 CPP, ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per la\npresentazione di una motivazione scritta.\nE. AP 1 non ha presentato la motivazione scritta del proprio appello.\nConsiderando\nin diritto: 1. Si osserva preliminarmente che giusta l’art.\n407 cpv. 1 CPP l’appello o l’appello incidentale è considerato ritirato se\nl’appellante ingiustificatamente non compare all’udienza, né si fa\nrappresentare (lett. a), non presenta una memoria scritta (lett. b) o non può\nessere citato (lett. c).\nLa dottrina ha avuto modo di precisare che l’art. 407 cpv. 1 lett. b CPP trova\napplicazione nei casi in cui l’appellante è tenuto, in virtù degli art. 405\ncpv. 2 e 406 cpv. 3 CPP, a presentare una motivazione scritta (Schmid,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 407\nCPP, n. 4, pag. 789; Mini, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo\n2010, ad art. 407 CPP, n. 3, pag. 760; Kistler Vianin, Commentaire Romand, CPP\nsuisse, Basilea 2011, n. 9 ad art. 407 CPP; Eugster, Basler Kommentar, StPO,\nBasilea 2011, n. 3 ad art. 407 CPP).\nIn questi casi, omettendo di presentare una motivazione scritta, l’appellante\nmanifesta il suo disinteresse al giudizio dell’autorità d’appello che, di\nprincipio, procede allo stralcio del procedimento (Kistler Vianin, op. cit., n.\n11 ad art. 407 CPP).\n2. Nel caso concreto tuttavia, avendo l’appellante indicato in modo esaustivo nella dichiarazione d’appello le sue argomentazioni e avendo la CO 1 comunicato a questa Corte, con scritto 23 maggio 2011, di non avere osservazioni su questo atto, si giustifica, a titolo eccezionale, di entrare nel merito dell’appello.\n3. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il\nCodice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di\nprocedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP\nprevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi\ncontro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP\nfederale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 25\nmarzo 2011 del giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli\nart. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n4. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la\nprocedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente\ncontravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la\nsentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è\nmanifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono\nessere addotte nuove allegazioni o nuove prove.\nIn questi casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per\nquanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto\nfederale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,\nin Commentario CPP, Zurigo 2010, n. 20 ad art. 398; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,\nn. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 12 ad art. 398).\nL’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento\nfattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.\nLa formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio\nelaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 21 ad art. 398; Kistler Vianin, op. cit.,\nn. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., n.\n13 ad art. 398) secondo cui un accertamento dei fatti\npuò dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e\nla portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto\ndi un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della\nvertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con"}